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Permesso di Soggiorno per motivi di "Protezione Sociale"

Scritto da Maris Davis Joseph.

488 Permesso di Soggiorno
Il Permesso di Soggiorno per motivi di Protezione Sociale è regolamentato dall'Art. 18 della Legge Bossi-Fini (Testo Unico sull'Immigrazione) e da una circolare del ministero dell'Interno (Ministro Maroni) del 28.5.2007 indirizzata ai prefetti e alle questure che, nell'intento di rendere omogenea l'applicazione su tutto il territorio nazionale, l'ha di fatto resa più difficile da applicare.

Questo tipo di permesso di soggiorno viene rilasciato (teoricamente) a vittime di reati particolarmente odiosi, quali il traffico di esseri umani, di sfruttamento sessuale e di sfruttamento lavorativo, riduzione in schiavitù e che rendono possibile l'identificazione, l'arresto e la condanna di questi criminali.

Nella pratica questo tipo permesso dovrebbe essere rilasciato dopo l'avvenuto arresto o al massimo all'atto dell'incriminazione da parte di un Giudice, ed invece, soprattutto dopo la circolare Maroni del 2007, il permesso per fini di protezione sociale viene quasi sempre rilasciato al termine dell'intero iter giudiziario che, per come va la giustizia italiana, può durare anni.

Le vittime di questi reati odiosi che decidono di collaborare, sono quindi vittime due volte, e la seconda volta solo per colpa di una norma davvero "razziale". Una norma che NON tutela le vittime in maniera adeguata, e magari lascia liberi o a piede libero criminali, mafiosi, e protettori che hanno disponibilità economiche, possono permettersi avvocati, e che spesso fanno perdere le loro tracce prima dei processi.


Capo III
Disposizioni di carattere umanitario


Articolo 18 - Soggiorno per motivi di protezione sociale.

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.


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